In accordo con quanto stabilito dalle modifiche all’Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA), dal 1° settembre 2024 determinate piante alloctone invasive (allegato 2.2) non possono più essere messe in commercio, ossia è vietato cederle a terzi, venderle, donarle, affittarle e introdurle in Svizzera. Il divieto di utilizzazione diretta nell’ambiente di cui all’allegato 2.1 della medesima ordinanza è stato inoltre esteso ad altre piante.
Di seguito alcune delle specie principali incluse nei sopracitati allegati 2.1 e 2.2 non possono più essere importate e commercializzate in Svizzera dall’Italia o da qualsiasi altro Paese.
- Organismi alloctoni invasivi la cui utilizzazione diretta nell’ambiente è vietata:
Ailanthus altissima
- Organismi alloctoni invasivi la cui messa in commercio ai fini dell’utilizzazione diretta nell’ambiente è vietata:
Acacia dealbata
Buddleja davidii
Cotoneaster horizontalis
Parthenocissus quinquefolia aggr. (P. inserta, P. quinquefolia)
Paulownia tomentosa
Pennisetum setaceum
Phyllostachys aurea
Prunus laurocerasus
Prunus serotina
Trachycarpus fortunei